Farmaci, dispositivi e presidi medici
Ritiro farmaci, dispositivi e presidi medici nei Servizi Farmaceutici distrettuali e Farmacie ospedaliere
Presso le Farmacie ospedaliere l'assistito riceve l'erogazione del primo ciclo di terapia all'atto della sua dimissione da ricovero e all'esito della visita specialistica, attraverso la presentazione del piano terapeutico e/o della ricetta specialistica redatta dal medico specialista.
Ritiro farmaci, dispositivi e presidi medici nelle Farmacie distrettuali e ospedaliere: dove e quando
Presso le Farmacie distrettuali l'assistito può ritirare
- Farmaci prescritti all'esito della visita ambulatoriale presso i distretti sanitari, necessari al primo ciclo di terapia dietro presentazione di ricetta medica specialistica e/o piano terapeutico (tranne i farmaci di fascia C e stupefacenti).
- Farmaci con particolari profili clinico-terapeutici la cui prescrizione è riservata a Centri Prescrittori Specialistici individuati dalla Regione . Sono farmaci generalmente innovativi e ad alto costo, destinati a pazienti portatori di malattie croniche, degenerative, neoplastiche o malattie rare, per le quali è prevista la diagnosi e il rilascio di un piano terapeutico (di durata variabile, ma con un massimo di 12 mesi) da parte di Centri specialistici autorizzati e che richiedono controlli periodici del paziente da parte del medico. Questi farmaci possono essere ritirati anche per il primo ciclo presso le Farmacie ospedaliere.
- Farmaci classificati in fascia H, ma che possono essere adoperati anche a domicilio del paziente per terapie programmate, per i quali è previsto un piano terapeutico emesso da strutture pubbliche e i farmaci innovativi non ancora registrati in Italia e per indicazioni non ancora autorizzate, ma inseriti nell'elenco della Legge 648/96. In questo caso, il piano terapeutico e il modello ministeriale per i farmaci soggetti a Legge 648/96 ha una durata di tre mesi. In genere, la Farmacia ospedaliera della struttura dove ha sede il Centro Prescrittore eroga il primo ciclo terapeutico (per un massimo di trenta giorni di terapia), mentre la continuità terapeutica è garantita dalla Farmacia del Distretto Sanitario di residenza del paziente. Per questi farmaci la distribuzione diretta tramite le Farmacie distrettuali è obbligatoria.
- Farmaci e dispositivi medici posti a carico del SSN a favore di pazienti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), in dimissione protetta, in nutrizione artificiale, in terapia antalgica, e a favore di pazienti affetti da fibrosi cistica, talassemia, malattie rare.
- Dispositivi medici per assistenza protesica destinata a pazienti incontinenti e stomizzati.