Esenzione ticket
Tramite il Portale Salute del Cittadino sinfonia.regione.campania.it si può:
- dichiarare il reddito per ottenere l'esenzione ticket;
- avere informazioni su Attestato di Esenzione Ticket per patologie.
Verifica assegnazione esenzione ticket per motivi di reddito
Esenzioni ticketPer le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, i cittadini hanno diritto all'esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi:
- in particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale
- in presenza di determinate patologie croniche
- in presenza di determinate patologie rare
- in caso di riconoscimento dello stato di invalidità
- in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).
esenzione per redditoIl fatto di appartenere a un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente dà diritto all'esenzione solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).
L'attestazione della fascia economica di appartenenza e dell'esenzione ai fini del pagamento del ticket viene rilevata, al momento della prescrizione, dal medico curante, che la riporta direttamente sulla ricetta.
I cittadini assistiti sono infatti presenti in una anagrafe denominata "Sistema TS-Tessera sanitaria" con la fascia di reddito familiare attribuita loro dal Ministero delle Finanze sulla base della dichiarazione dei redditi risalente a 2 anni precedenti.
I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta hanno accesso a tale banca dati e all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, su richiesta dell'assistito, verificano il diritto all'esenzione per reddito lo comunicano all''interessato e riportano il codice sulla ricetta; in alternativa, annullano con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.
Alcuni cittadini potrebbero però non essere presenti negli elenchi del sistema TS o trovarsi in una condizione reddituale che non ritengono idonea. In questo caso è necessario recarsi direttamente presso le sedi del Servizio di medicina di base del Distretto di appartenenza.
Si consiglia di porre molta attenzione nella compilazione della autodichiarazione giacché utilizzare una esenzione su una fascia di reddito non corretta comporta il recupero delle quote economiche dovute e la contemporanea segnalazione agli organi competenti (ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sull'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente). Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all'esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente al proprio distretto di residenza.
Scadenza illimitata per gli ultra65enni delle esenzioni E01,E03,E04,E20,E21,E22,E23,E24, se non cambia la situazione economica/patrimoniale
La D.G.R. Campania n.191 del 19.04.2023 ha stabilito per i cittadini con età maggiore di 65 anni, e i loro familiari a carico, la scadenza illimitata dei codici di esenzione indicati in oggetto, a condizione che non sia cambiata la situazione economica/reddituale e che il controllo delle autocertificazioni del diretto all'esenzione ticket relative ad anni precedenti abbia dato esito positivo (classificata VERA).
Se cambiano le condizioni economiche/reddito che comportano la perdita del diritto all'esenzione ticket, il Cittadino è obbligato di darne immediata comunicazione al proprio distretto sanitario e di non avvalersi della esenzione ticket per prescrizioni sanitarie e farmaceutiche.
- D.G.R. Campania n.191 del 19.04.2023
- Allegato 1 - Verifiche delle esenzioni per reddito linee guida regionali applicazione del DM 11.12.2009
- Allegato 2 - Tipologie di esenzione per reddito (alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni)
- Allegato 3 - Modello di domanda
Istruzioni per evitare code agli sportelliPer ottenere l'autocertificazione per il diritto all'esenzione ticket per la prima volta per motivi di reddito o per motivi di patologia/condizione, o perché non presente negli elenchi di cui al punto A e al punto B:
- recarsi agli Sportelli Esenzione del Distretto di appartenenza;
- oppure inviare una e-mail ordinaria, avendo cura di allegare anche copia (in formato pdf) della Carta di identità e della Tessera Sanitaria (fronte/retro) esclusivamente all'indirizzo e-mail del proprio distretto sanitario di residenza
- Nocera Inferiore: ds60.ticket@aslsalerno.it
- Angri/Scafati: ds61.ticket@aslsalerno.it
- Sarno/Pagani: ds62.ticket@aslsalerno.it
- Cava de' Tirreni/Costa d'Amalfi: ds63.ticket@aslsalerno.it
- Eboli/Buccino: ds64.ticket@aslsalerno.it
- Battipaglia: ds65.ticket@aslsalerno.it
- Salerno: ds66.ticket@aslsalerno.it
- Mercato San Severino: ds67.ticket@aslsalerno.it
- Giffoni Valle Piana: ds68.ticket@aslsalerno.it
- Capaccio/Roccadaspide: ds69.ticket@aslsalerno.it
- Vallo della Lucania/Agropoli: ds70.ticket@aslsalerno.it
- Sapri: ds71.ticket@aslsalerno.it
- Sala Consilina/Polla: ds72.ticket@aslsalerno.it
Il Cittadino riceverà sulla propria casella di posta elettronica (e-mail mittente) il certificato provvisorio di Esenzione Ticket (in formato pdf)
Categorie di esenti per reddito
Codice |
Condizione (*) |
E00 |
Soggetti con età compresa fra 6 e 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 – esclusivamente per la prescrizione di farmaci correlati alla patologia cronica e/o rara posseduta |
E01 |
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 |
E02 |
Disoccupati - e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico. |
E03 |
Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico. |
E04 |
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico. |
E20 |
Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 16.000 |
E21 |
Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di almeno tre persone con reddito complessivo non superiore a € 19.000 |
E22 |
Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto da quattro o cinque persone con reddito complessivo non superiore a € 23.000 |
E23 |
Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con reddito complessivo non superiore a € 25.000 |
E24 |
Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra euro 36.151,98 ed euro 52.000 |
esenzione per malattie cronichePer alcune malattie croniche è prevista la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti.
Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini di monitorare l'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.
Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi.
L'esenzione deve essere richiesta al Servizio di medicina di base del Distretto di appartenenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell'elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- copia del verbale di invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
- certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
- certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
Sulla base di tale certificazione viene rilasciato un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione
esenzione per malattie rareLe malattie rare che danno diritto all'esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali:
- rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
- gravità clinica;
- grado di invalidità;
- onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).
L'esenzione dal ticket è garantita su tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; inoltre, in considerazione dell'onerosità e della complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare sono in regime di esenzione:
- le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
- le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all'assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.
esenzione per invaliditàIl riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.
L'invalidità civile è accertata dall'INPS
Sono esenti per TUTTE LE PRESTAZIONI di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le seguenti categorie:
- L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità
- L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità
- S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione
- S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento
- C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento
- C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità
- C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza
- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili
- C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)
- V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari /vittime dovere e familiari superstiti
- G01Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio
Sono esenti SOLO PER LE PRESTAZIONI CORRELATE ALLA PATOLOGIA che ha causato lo stato di invalidità le seguenti categorie:
- L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
- S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
- G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)